domenica 12 ottobre 2008

Dimissioni dall'Osservatorio sull'Integrazione scolastica

Abbiamo deciso di pubblicare la lettera di dimissioni di due grandi pedagogisti del nostro tempo: Andrea Canavaro e Dario Ianes.
Affinchè non si dica ancora che ciò che è stabilito all'interno del decreto Gelmini è 'pedagogicamente' corretto per i bambini;
affinchè non si nasconda la verità;
affinchè non si prolunghino abusi a danno della pedagogia e dell'educazione.
Un GRAZIE grandissimo a chi ha dimostrato di svolgere il proprio mestiere con dignità e a tutti quelli che come noi, insegnanti, genitori, educatori e chi altro , sono convinti che la SCUOLA sia molto di più...
GRAZIE!

Questa nuova politica scolastica fatta di tagli, economie presunte, annunci e smentite, rigore, disciplina, ordine, divise, autorità, voto in condotta, bocciature, selezione produce in tutti ulteriore insicurezza, diffidenza e conflitti. Queste politiche scolastiche sono evidentemente gestite da finalità economicistiche, per risparmiare: ma questo avverrà sulle spalle delle famiglie, sulla pelle degli alunni e sulla credibilità della Scuola pubblica, come la vuole la nostra Costituzione.
In questo clima di "produzione sociale di ostilità, diffidenza, tensione", anche la Pedagogia subisce un violento attacco. Nel clima di rinnovato rigore scolastico, chi viene additato come responsabile dello sfascio, oltre naturalmente ai fannulloni? L'ideologo dei fannulloni e dei lassisti: il pedagogista, il pedagogista di Stato, la pedagogia, il pedagogese... Chi perdonava tutto, chi non ha polso, chi comprende tutto invece di punire, chi non ha le palle per imporsi, chi ci affumica con discorsi fumosi pseudofilosofici, chi non dava importanza alle discipline, il pedagogista debole, che ha indebolito la Scuola Italiana, ecc.
Ecco, a questo clima di strisciante, ma non troppo, denigrazione, come pedagogisti non ci stiamo. E non ci stiamo neppure ad essere membri di un Osservatorio per l'integrazione Scolastica degli alunni con disabilità di un Ministero della Pubblica Istruzione che si comporta nei fatti come stiamo vedendo, e come risulterà ancora più evidente nei prossimi mesi.
Forse la Ministra Gelmini sta cercando una nuova squadra di esperti che legittimi la sua visione (?) dell'integrazione? Non sarà facile trovarli tra i pedagogisti speciali, se sapranno leggere tra le righe della sua dichiarazione in occasione della sua audizione alla Camera:
"E' nello stesso spirito, nello spirito di una scuola che sia realmente per tutti, che affermo il diritto all'istruzione di chi presenta abilità diverse. Gli obiettivi didattici, le metodologie e gli strumenti devono essere personalizzati e coerenti con le abilità di ciascuno per definire i livelli di apprendimento attesi. Molte sono le buone pratiche costruite su competenza, professionalità, disponibilità e impegno delle diverse componenti scolastiche, dagli insegnanti di sostegno agli insegnanti curricolari, dai dirigenti scolastici alle associazioni. Occorre far tesoro dall'esperienza. Il mio impegno è indirizzato ad ascoltare le esigenze, le criticità, le proposte delle famiglie e di tutte quelle realtà associative che si occupano di disabilità al fine di individuare insieme anche percorsi formativi più adeguati al bisogno con la necessaria flessibilità, superando le rigidità che non sono coerenti con l'azione educativa".
Con queste righe ci dimettiamo dunque dall'Osservatorio per l'integrazione scolastica del Ministero della Pubblica Istruzione e confermiamo il nostro continuo impegno per migliorare la Qualità dell'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Andrea Canevaro e Dario Ianes

giovedì 9 ottobre 2008

Maxiemendamento scuola

Ecco il testo del maxiemendamento approvato in data 7/10/08 alla Camera:


Ddl Camera 1634 -A- Conversione in legge del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Articolo 1.

(Cittadinanza e Costituzione).

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.

(Valutazione del comportamento degli studenti).

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Articolo 3.

(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.;

al comma 2, le parole: è espressa in decimi sono sostituite dalle seguenti: nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato;

al comma 5, dopo le parole: degli studenti sono inserite le seguenti:, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Articolo 4.

(Insegnante unico nella scuola primaria).

1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovutoall'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

Articolo 5.

(Adozione dei libri di testo).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avvienecnella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corsodi laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Articolo 6.

(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia).

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».

Articolo 7-bis.

(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.

5. Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.

6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell'economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 8.

(Norme finali).

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

venerdì 3 ottobre 2008

Incontro con le famiglie dell’I.C. Grizzana Morandi


Il giorno 1/10/2008, presso la palestra del plesso Bontà si è tenuto un importante incontro tra genitori e docenti dell’IC Grizzana Morandi, allo scopo di informare le famiglie su quanto sta accadendo nel mondo della scuola. Gli insegnanti hanno molto apprezzato la partecipazione dei genitori, grazie alla quale essi hanno potuto esprimere il profondo disagio che stanno vivendo e la grande preoccupazione per il futuro della SCUOLA PUBBLICA ITALIANA.

Questo incontro ha dato ai docenti la possibilità di spiegare nel dettaglio i decreti 133 e 137, condividendo con i genitori i dubbi e le incertezze che permangono sulla presenza o meno del tempo prolungato nelle Scuole Primarie e l’instabilità verso la quale ci si sta dirigendo con i tagli e l’accorpamento delle classi di concorso.


L’obiettivo era creare un ponte comunicativo con le famiglie per un confronto, ma soprattutto per informarle delle azioni che gli insegnanti intendono svolgere nei prossimi mesi attraverso scioperi e manifestazioni.
L’incontro si è concluso favorevolmente con l’impegno da parte del Collettivo ad un nuovo incontro per crescere insieme e per essere sempre parte attiva della scuola sia come genitori, sia come insegnanti, ma soprattutto come cittadini della Repubblica Italiana.

Un articolo speciale...

L’articolo che riportiamo qui di seguito in forma parziale, è comparso sulle pagine del quotidiano l’Unità del 25/09/08. Era affisso su una bacheca e lo abbiamo scoperto per caso, mentre aspettavamo un autobus in via Toscana. L’autore, Ascanio Celestini, è uno dei pochi che hanno capito ciò che molti tentano in tutti i modi di ignorare, ovvero il tentativo di demolizione della SCUOLA PUBBLICA da realizzare in assoluto “silenzio stampa”. Per questo abbiamo deciso di pubblicarlo sul nostro blog, perché crediamo che possa essere di grande utilità a tutti coloro che sono alla ricerca di materiale informativo da distribuire o da consultare. Buona lettura!
Collettivo Autonomo Grizzana


Una notte all’elementare «Iqbal Masih»
Ascanio Celestini

All’orizzonte della scuola c’è un taglio di 87.000 cattedre in tre anni mascherato dal folclore del grembiule col fiocco e condito con l’insipido ritorno al maestro unico. La ministra del redivivo Berlusconi la butta sul piatto dell’informazione (che sua altezza mediatica gestisce direttamente) come se fosse qualcosa in più e non qualcosa di meno. Accanto alla vecchia valutazione in decimi e al voto in condotta si prospettano tagli alle scuole pubbliche proporzionali all’aumento per quelle private che dal 2001 hanno visto le proprie saccocce riempirsi del 65% a spese dei cittadini.Dal 2001 grazie alla tripletta dei governi berlusconiani e alla doppietta dei prodiani la scuola italiana ha perso 32.888 docenti di ruolo. Nell’anno in corso gli insegnanti precari sono 141.735, cioè il 5,2% in più rispetto a sette anni fa. Oggi i precari rappresentano il 16,82% di tutti i docenti della scuola italiana. Tale valore è destinato ad aumentare il prossimo anno scolastico perché a fronte di 43.812 pensionamenti previsti dal 1° settembre 2008 entreranno in ruolo solo 25.000 docenti. Per scontentare tutti in maniera democratica è diminuito anche il personale non docente. A questi numeri si deve aggiungere che anche la metà degli insegnanti di sostegno sono precari, che oltre ai tagli citati caleranno gli investimenti per gli alunni stranieri e per le aree a rischio, che si discute sulla chiusura delle scuole con pochi allievi nei piccoli comuni come fossero fast food senza clienti e non presidi di cultura e di educazione alla cittadinanza e alla partecipazione. Se ne parla nelle aule della Iqbal Masih, nella periferia romana che affaccia sulla Casilina. Qualche anno fa hanno deciso di intitolare questa scuola a un ragazzo pachistano che lavorava incatenato in una fabbrica di tappeti. Denunciò la sua condizione e gli venne offerta una borsa di studio negli Stati Uniti. Rifiutò per restare nel proprio paese e battersi, ma fu ucciso. Aveva tredici anni. È una scuola attiva nel quartiere, presente con incontri pubblici e laboratori. «Se non lo fa la scuola, chi altro dovrebbe pensarci?» mi dice una donna portandomi il caffè. Non so se si tratta di un’insegnante o di un genitore o di qualcun altro venuto all’incontro di oggi pomeriggio. La scuola dedicata al bambino sindacalista la distingui dagli striscioni. Sul più grande c’è scritto il futuro dei bambini non fa rima con Gelmini. Ne ha parlato un po’ la stampa e in maniera distratta e confusa anche il telegiornale perché questo luogo pubblico è stato occupato dai genitori degli alunni per diversi giorni e diverse notti. Ci hanno fatto assemblee pubbliche e riunioni, hanno organizzato gruppi di studio, ci hanno mangiato e dormito. E dopo una settimana sono stanchi, ma più determinati di prima a portare avanti una discussione pubblica sul discutibile decreto della ministra Gelmini.«Abbiamo finito la prima fase di mobilitazione» mi dice Luciano «Da stasera torniamo a dormire a casa, ma la cosa si è ampliata. Adesso vogliamo fare le notti bianche per la scuola facendo una specie di staffetta negli altri istituti. Vorremmo chiamare anche Fiorella Mannoia, lo sai che è di Centocelle?» […] Eppure questi genitori e questi insegnanti non hanno dormito alla Iqbal Masih per amore del campeggio, il loro è un «agire politico». La realtà è che qui il problema è concreto. Non ci sono prospettive di rilancio di un partito, nostalgie per il fascio littorio o la falce e il martello, non si guarda a Putin o a Obama, non ci si prepara per le amministrative o le europee, non ci si associa a correntine e correntoni, red e club e bande armate di gazebi con gadget e depliant patinati. Qui l’oggetto è un soggetto concreto. Ci sono i figli e quello che riusciranno a imparare e a diventare se svenderanno la scuola pubblica. Ma la ministra è convinta che gli occupanti stiano strumentalizzando i bambini. Proprio lei che toglie ai nostri figli due maestri su tre, li consegna al regime autoritario del maestro unico, fa saltare il tempo pieno mettendo in difficoltà le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori provocando disoccupazione femminile, precarizza e taglia posti di lavoro, sottrae fondi pubblici per regalarli ai privati e tutto ciò con un decreto, uno strumento rapido per non confrontarsi con nessuno.

Chi sta realmente strumentalizzando i bambini?